(massima n. 1)
È affetta da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, la sentenza collegiale che rechi la sottoscrizione del solo presidente, del quale deve presumersi il difetto della qualità di estensore, ove risulti che altro membro del collegio sia indicato come relatore della causa, manchi un apposito provvedimento con cui lo stesso presidente si sia attribuito tale incarico, ex art. 276 c.p.c., e manchi altresì la specifica indicazione della qualità di estensore che in tal caso deve accompagnare la sottoscrizione del solo presidente (art. 119, comma terzo, disp. att. c.p.c.), mentre resta ininfluente, al riguardo, che questi abbia sottoscritto alcune pagine intermedie della stessa sentenza; né vale ad escludere tale nullità l'eventuale apposizione di “sigle”, ipoteticamente attribuibili all'estensore, su alcuni fogli del documento, posto che, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 132 c.p.c., nel prevedere la sottoscrizione del giudice, esige che la firma sia apposta in calce alla sentenza, solo in tal modo potendosi individuare il magistrato autore del provvedimento nella sua globalità.