(massima n. 1)
L'art. 132, secondo comma, c.p.c. disciplina solo l'ipotesi di morte o altro impedimento del presidente del collegio, o del giudice estensore, a sottoscrivere la sentenza e non riguarda il caso in cui eventi siffatti si verifichino dopo la sottoscrizione. Pertanto, una volta che la sentenza sia stata regolarmente sottoscritta dal presidente, a nulla rileva il decesso del presidente stesso anteriormente alla data della sua pubblicazione, atteso anche che la consegna materiale del documento — debitamente sottoscritto — al cancelliere per la pubblicazione certamente non postula l'esistenza in vita del presidente.