(massima n. 1)
La mancanza della sottoscrizione o della sigla dell'estensore e del presidente in alcuna delle pagine che compongono la sentenza non integra violazione dell'art. 132, terzo comma, n. 5, c.p.c., il quale richiede la sottoscrizione del giudice come sigillo conclusivo del testo in cui è documentata la decisione, che implica, come è confermato dal secondo comma dell'art. 119 att. c.p.c. (che riflette l'ipotesi in cui il testo originale sia stato formato dal cancelliere) la verifica analitica della corrispondenza del testo scritto, in ogni sua parte, a quello steso dal relatore ed approvato dal presidente; sicché l'autenticità della sentenza sottoscritta (a conclusione del testo originale) dal giudice può essere contestata soltanto con la querela di falso per materiale contraffazione in ipotesi attuata in tempo successivo al deposito in cancelleria a norma dell'art. 133 c.p.c.