(massima n. 1)
La diversitā fra la data di deliberazione della sentenza indicata in calce alla medesima e la data dell'udienza collegiale fissata per tale deliberazione non č di per sé sola sufficiente a far ritenere, nel caso che quest'ultima sia successiva, che la sentenza sia stata deliberata prima di tale udienza, cioč a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio, configurandosi, invece, come frutto di mero errore materiale non invalidante, anche in mancanza di attivazione del procedimento di correzione, salvo che non ricorrano altri specifici elementi dimostrativi della rispondenza al vero della indicazione e, quindi, di distorsioni verificatesi nell'"iter" processuale.