(massima n. 1)
L'uso, da parte del giudice di merito, di un modulo predisposto di sentenza non é di per sé idoneo a comportare il difetto o l'insufficienza di motivazione, non essendo questi ravvisabili quando il modulo sia stato utilizzato o adattato in maniera che la motivazione stessa risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano.