(massima n. 1)
La decisione del giudice di merito, quando si basa solo su prove indirette, deve essere sorretta, perché possa considerarsi soddisfatta l'esigenza di motivazione della sentenza, da un apparato argomentativo logicamente congruo che colleghi, da un lato, la premessa, costituita dall'indizio o dagli indizi, alla conclusione nella quale si sostanzia l'accertamento del fatto o dei fatti costitutivi della fattispecie (c.d. fatti principali) e che dia conto, dall'altro, della valenza sintomatologica degli indizi stessi, in modo da permettere la verifica della congruitą logica dei motivi che hanno sostenuto le sue scelte nella valutazione delle contrapposte piste probatorie di cui disponeva. (Nella specie, il giudice di merito aveva tratto la prova della incapacitą naturale del testatore da alcuni elementi che indirettamente denunciavano solo una generica riduzione della capacitą di intendere e di volere senza analizzare la valenza sintomatologica di questi elementi, in rapporto a quelli di altri elementi di prova contrari, e senza indicare l'ulteriore passaggio logico necessario per la prova della assoluta carenza della coscienza dei propri atti e della capacitą di autodeterminarsi, in cui si concreta la incapacitą naturale).