(massima n. 1)
Deve ritenersi inammissibile la motivazione per relationem della sentenza pronunziata in grado di appello contenente solo il generico richiamo alla comparsa di risposta dell'appellato e alle argomentazioni in essa esposte, senza che il giudice prenda posizione in modo critico in ordine al provvedimento censurato ed ai motivi di appello.