(massima n. 1)
È valido, benché tardivo, l'appello proposto dal litisconsorte necessario pretermesso, equivalendo il relativo atto ad una anticipata e spontanea integrazione del contraddittorio. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello di una delle parti soccombenti in ordine alla identica opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza e condannate solidalmente al pagamento delle spese, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale).