(massima n. 1)
Quando la motivazione richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato — tra l'altro riportando le massime in cui esso si è espresso — la motivazione deve ritenersi correttamente espressa da tale richiamo, che rinvia — in evidente ossequio al principio di economia processuale (che oggi trova legittimazione formale nel principio della ragionevole durata del processo, il quale giustifica ampiamente che non si debbano ripetere le argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi) — appunto alla motivazione risultante dai provvedimenti richiamati, di modo che il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto per relationem per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile.