(massima n. 1)
L'obbligo di motivazione del giudice č ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi di impugnazione (nei giudizi di impugnazione), mentre non č necessario che egli confuti espressamente - pur dovendoli prendere in considerazione - tutti gli argomenti portati dalla parte parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioč anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come "succinta" nel senso voluto dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., tanto pił ove venga in rilievo una ordinanza pronunziata dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.