(massima n. 1)
L'esigenza d'indicare in sentenza le «conclusioni» delle parti (art. 132, n. 3, c.p.c.) deve intendersi riferita in funzione del principio di cui all'art. 112 dello stesso codice alle istanze ed eccezioni relative alla materia da decidere con la sentenza (sia pure non definitiva) e non anche alle richieste istruttorie, aventi funzione strumentale rispetto alla decisione.