(massima n. 1)
L'erronea trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti, mentre costituisce, di norma, una semplice irregolaritą formale irrilevante ai fini della validitą della sentenza, determina un effetto invalidante della medesima allorché abbia in concreto violato il principio del contraddittorio, impedendo la pronuncia del giudice sull'effettivo contenuto del dibattito processuale e sulle reali conclusioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso rilevando che l'erronea trascrizione delle conclusioni del P.M., di rigetto invece che di accoglimento, ne aveva impedito l'esame da parte della Corte di appello).