(massima n. 1)
La nullità della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione, che è insanabile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 158 c.p.c., può essere dichiarata solo quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che aveva invece assistito alla discussione della causa e tale prova non può evincersi dalla sola omissione, nella intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, quando esso sia stato invece riportato nel verbale dell'udienza di discussione, sia perché l'intestazione della sentenza non ha una sua autonoma efficacia probatoria riproducendo in effetti i dati del verbale d'udienza, sia perché da quest'ultimo, facente fede fino a querela di falso dei nomi dei giudici componenti il collegio e della riserva espressa degli stessi giudici a fine udienza di prendere la decisione in camera di consiglio, nasce la presunzione della delibera della sentenza da parte degli stessi giudici che avevano partecipato all'udienza collegiale, ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 276 c.p.c., tra i compiti del presidente del collegio vi è quello di controllare che i giudici presenti nella camera di consiglio siano quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione. Ne consegue che la omissione nella intestazione della sentenza del nome di un giudice, indicato invece nel verbale anzidetto, si presume determinata da errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.