(massima n. 1)
L'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza resa da un giudice collegiale e sottoscritta dal presidente e dall'estensore, del terzo giudice partecipante alla deliberazione, ogni qual volta tale partecipazione non sia desumibile, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, c.p.c., dalla sentenza medesima, rende la stessa affetta non da un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione, ma da nullitą assoluta per vizio attinente alla costituzione del giudice, senza che possano rilevare in contrario né la generica menzione dell'ufficio giudiziario collegiale che ha censurato il provvedimento, né le indicazioni ricavabili dal verbale dell'udienza di discussione, che fa fede in ordine alla composizione del collegio stesso nel momento della discussione della causa e non anche in quello, successivo, della sua decisione.