(massima n. 1)
L'art. 132 c.p.c., stabilendo che la sentenza deve contenere l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, non impone, al riguardo, che l'esatta collocazione territoriale del giudice nella struttura organizzativa dell'autoritā giudiziaria ordinaria risulti giā nell'intestazione della sentenza, essendo sufficiente che dal contesto dell'atto risulti comunque tale indicazione, in modo tale da non ingenerare incertezza alcuna in ordine alla provenienza di questo. (Nella specie si č ritenuto che la specificazione di carattere territoriale del giudice di pace decidente, omessa nella intestazione della sentenza, fosse possibile attraverso l'indicazione della localitā di pubblicazione della sentenza e la presenza del timbro con l'espressa menzione del riferimento completo dell'ufficio).