(massima n. 1)
I documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire solo elementi indiziari che, in concorso con altre risultanze, sono suscettibili, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito — insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato —, di integrare il fondamento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'idoneità a dimostrare, ai fini previdenziali, l'espletamento di attività libero professionale di dottore commercialista di una dichiarazione, proveniente da un sedicente cliente, generica, priva di riferimenti precisi, temporali e spaziali, ricognitiva di giudizi piuttosto che di fatti).