(massima n. 1)
Se il giudice è libero di utilizzare, per la formazione del suo convincimento, anche prove raccolte in un diverso processo svoltosi tra le stesse od altre parti, tale prova può valere, come indizio idoneo a fornire elementi di giudizio, solo una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione, conseguendone che non può validamente formarsi il convincimento del giudicante ove vengano tratti elementi decisivi dal mero riferimento, operato da una delle parti nella comparsa conclusionale, ad una pronuncia, resa in altro processo tra le stesse parti, non acquisita agli atti, e fondata su un documento ritenuto rilevante nella causa in esame ma neppure questo acquisito, pur se controparte non abbia mosso eccezioni nella memoria di replica.