(massima n. 1)
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, fermo restando che la la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, un lavoratore, dipendente della Società Agricola Forestale (S.A.F.) con inquadramento nel nono livello del contratto collettivo applicabile, era transitato all'Ente Nazionale Cellulosa e Carta (E.N.C.C.), con attribuzione, sulla base delle tabelle di equiparazione, dell'ottava qualifica funzionale; dopo aver ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'attribuzione del decimo livello nei confronti della S.A.F., aveva agito anche contro l'E.N.C.C. perché gli fosse riconosciuta la nona qualifica funzionale; il giudice di merito, sull'assunto che il precedente inquadramento costituiva il presupposto di quello successivo, dopo aver ripercorso il ragionamento della pregressa sentenza passata in giudicato, ne ha autonomamente valorizzato, condividendoli, gli elementi decisivi ai fini dell'inquadramento, quali lo svolgimento di un incarico di maggior livello per una durata ultratrimestrale; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha rigettato il motivo di ricorso).