(massima n. 1)
Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di prestazioni assistenziali, l'autocertificazione dell'interessato in ordine alla consistenza dei propri redditi, ai fini della dimostrazione del requisito economico, ha valore di prova (in assenza di elementi di segno contrario), che il giudice deve valutare in base al suo prudente apprezzamento, secondo quanto previsto dall'art. 116, primo comma, c.p.c., anche attraverso l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c.; tale valore probatorio deve essere riconosciuto non solo nel caso in cui l'autocertificazione suddetta sia stata gią prodotta in sede amministrativa, ma anche ove la stessa sia prodotta direttamente nella sede giudiziale, nella quale persiste la possibilitą per la pubblica amministrazione di esercitare il proprio dovere di verifica.