(massima n. 1)
Il sistema delle fonti di prova, il contegno processuale delle parti che, a norma dell'art. 116 c.p.c., consente di desumere argomenti di prova non ha un rilievo gerarchicamente sovraordinato che possa consentire al giudice di utilizzarlo come parametro di controllo dell'ammissibilitą di altri mezzi istruttori. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva negato ingresso ad una prova che «si prestava a diffidenza per l'equivocitą del comportamento processuale della parte»).