(massima n. 1)
Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della notificazione. (Nella fattispecie, relativa al recupero da parte del mandante delle somme affidate al mandatario per essere investite sul conto corrente di questo, la corte di merito aveva rigettato la domanda — per responsabilità contrattuale o extracontrattuale — nei confronti della banca chiamata in causa, la quale, mediante il suo procuratore in giudizio aveva affermato al c.t.u., durante le operazioni peritali, di avere ricevuto ordini verbali dal mandatario in ordine al prelevamento e alla disposizione del danaro, la S.C. ha rigettato il ricorso del mandante sul presupposto che la sentenza era fondata su una motivazione logica e pertanto non censurabile).