(massima n. 1)
La valutazione dei fatti e delle prove, istituzionalmente rimessa al giudice di merito, non è censurabile in sede di controllo di legittimità (qual è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c.), salvo che tale valutazione non sia logicamente e congruamente motivata. In forza dello stesso principio, il controllo di legittimità non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari, ma solo la sua congruenza dal punto di vista della logica e del rispetto dei principi di diritto che regolano tale mezzo di prova.