(massima n. 1)
L'art. 116, primo comma, c.p.c. consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento — salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale — è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonché l'iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata; e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza di congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici.