(massima n. 1)
Il vigente ordinamento processuale č ispirato ai princėpi del libero convincimento del giudice e di libertā delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore sicché nulla esclude che il giudice tragga gli elementi del proprio convincimento dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli atti e, quindi anche da una consulenza tecnica.