(massima n. 2)
In relazione al requisito della specialitā del mandato alle liti conferito per la proposizione di ricorso per cassazione, l'apposizione del mandato a margine del ricorso giā redatto esclude ogni dubbio sulla volontā della parte di proporlo, quale che sia il tenore letterale dei termini usati nella redazione dell'atto, con la conseguenza che, in questi casi, il ricorso va considerato ammissibile, anche qualora la procura sia redatta in termini generici o siano stati utilizzati timbri predisposti per altre evenienze.