(massima n. 2)
In relazione al requisito della specialità del mandato alle liti conferito per la proposizione di ricorso per cassazione, l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore letterale dei termini usati nella redazione dell'atto, con la conseguenza che, in questi casi, il ricorso va considerato ammissibile, anche qualora la procura sia redatta in termini generici o siano stati utilizzati timbri predisposti per altre evenienze.