(massima n. 1)
Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo, non č soggetto alla sospensione feriale, a norma dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario, equivalendo ad un'opposizione agli atti esecutivi; ne consegue l'inammissibilitą di tale ricorso ove sia stato notificato oltre il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.