(massima n. 1)
In tema di fallimento, il provvedimento con il quale il giudice delegato — sul presupposto della inoperatività della «presunzione muciana» di cui all'art. 70 legge fall. sia alle fattispecie governate dal regime di comunione legale fra i coniugi sia con riguardo a quelle caratterizzate dal regime di separazione dei beni — ordini al curatore di astenersi, in relazione ai beni immobili di esclusiva proprietà del coniuge del fallito, da qualsiasi attività di ricognizione finalizzata al loro trasferimento all'assuntore del concordato fallimentare, è privo di carattere decisorio, contenendo istruzioni riguardanti l'attività amministrativa del curatore fallimentare, come tali inidonee a determinare effetti giuridici pregiudizievoli per l'assuntore. Ne deriva che avverso il provvedimento del tribunale fallimentare recante reiezione del reclamo avverso il menzionato provvedimento del giudice delegato, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.