(massima n. 1)
In tema di fallimento, il provvedimento con il quale il giudice delegato sul presupposto della inoperativitą della «presunzione muciana» di cui all'art. 70 legge fall. sia alle fattispecie governate dal regime di comunione legale fra i coniugi sia con riguardo a quelle caratterizzate dal regime di separazione dei beni ordini al curatore di astenersi, in relazione ai beni immobili di esclusiva proprietą del coniuge del fallito, da qualsiasi attivitą di ricognizione finalizzata al loro trasferimento all'assuntore del concordato fallimentare, č privo di carattere decisorio, contenendo istruzioni riguardanti l'attivitą amministrativa del curatore fallimentare, come tali inidonee a determinare effetti giuridici pregiudizievoli per l'assuntore. Ne deriva che avverso il provvedimento del tribunale fallimentare recante reiezione del reclamo avverso il menzionato provvedimento del giudice delegato, non č proponibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.