(massima n. 1)
Il provvedimento del tribunale con il quale venga respinto il reclamo del fallito contro il decreto del giudice delegato al fallimento che abbia negato la sospensione della vendita di un immobile caduto nell'attivo fallimentare, non č ricorribile in cassazione, neppure in via straordinaria, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che in tal caso, nel provvedimento impugnato davanti alla Corte di Cassazione difettano i necessari requisiti della decisorietā (ossia della risoluzione di una controversia intorno a diritti soggettivi o status) e della definitivitā (ossia della stabile incidenza di quei provvedimenti sui predetti diritti soggettivi e della insuscettivitā dei medesimi di essere revocati, modificati o assoggettabili ad altri rimedi giurisdizionali).