(massima n. 1)
In tema di fallimento, il provvedimento con il quale il giudice delegato, esaminando una proposta di concordato e la conseguente istanza di sospensione della vendita degli immobili, rigetti quest'ultima — giudicando contestualmente non conveniente la proposta di concordato —, può essere impugnato con reclamo al tribunale, ma l'eventuale decreto confermativo del suddetto provvedimento non può, sotto alcun profilo, risultare impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, attesane la mancanza di autonomia e la non scindibilità dal provvedimento di rigetto della proposta di concordato.