(massima n. 1)
Il decreto con cui la corte d'appello dichiari inammissibile il reclamo proposto dal curatore fallimentare avverso il provvedimento con il quale il tribunale ne abbia disposto la revoca č legittimamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché, indipendentemente dalla verifica della ammissibilitą o meno del detto reclamo (conseguente alla sussistenza o meno, nel decreto reclamato, del carattere della decisorietą, in difetto del quale esso risulta non impugnabile non solo mediante il detto reclamo, ma nemmeno mediante ricorso straordinario), ed in via autonoma e pregiudiziale rispetto a tale questione, va riconosciuta l'esperibilitą del rimedio di cui all'art. 111 Cost. avverso un provvedimento che, dichiarando pregiudizialmente l'inammissibilitą del reclamo, contiene pur sempre, a prescindere dalla natura delle posizioni sostanziali coinvolte, una decisione, non diversamente impugnabile, sul diritto processuale di azione.