(massima n. 1)
Giudice competente alla liquidazione del compenso al curatore, ai sensi dell'art. 39 della legge fallimentare, č il tribunale presso cui pende il fallimento, non rilevando la circostanza che il curatore sia stato nominato da altro tribunale, posto che la procedura fallimentare č unica. (Nella specie il curatore, nominato dal Tribunale di Foggia, aveva presentato istanza di liquidazione del compenso al Tribunale di Napoli, presso cui pendeva il fallimento, essendo la procedura aperta a Foggia traslata a Napoli a seguito di pronuncia sulla competenza della Corte di cassazione, con le attivitā acquisite e gli atti processuali compiuti; enunciando il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto il Tribunale di Napoli competente alla liquidazione del compenso).