(massima n. 1)
Il provvedimento camerale ex art. 26 legge fall., con cui il tribunale rigetta il reclamo proposto contro il decreto del giudice delegato relativo alla liquidazione del compenso al difensore, per l'assistenza prestata alla curatela fallimentare in una causa ancora pendente, č ricorribile in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., siccome definitivo ed incidente su diritto soggettivo. Pił in particolare, il potere del giudice fallimentare di liquidare il compenso al difensore nominato a difesa degli interessi del fallimento, ai sensi dell'art. 25 n. 7 legge fall., che pure soggiace alle regole previste in materia professionale, non trova ostacolo nella previsione di diverso giudice competente, in via generale, alla liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni giudiziali, mediante procedimento di ingiunzione ex art. 633 c.p.c. o procedimento di liquidazione ex art. 27 e ss. legge n. 794 del 1942.