(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo e di amministrazione controllata, il decreto con il quale il tribunale liquida il compenso al commissario giudiziale ha natura decisoria e carattere definitivo, non essendo soggetto a reclamo; ne conseguono, da un lato l'impugnabilità ai sensi dell'art. 111 Cost. e, dall'altro, la non revocabilità da parte dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la quale ha consumato, con l'adozione del medesimo, il proprio potere decisionale al riguardo.