(massima n. 1)
Il principio generale posto dall'art. 23, ultimo comma, della L. fall., secondo cui i provvedimenti del tribunale nell'ambito della giurisdizione fallimentare non sono reclamabili davanti alla Corte d'appello (se non nei casi previsti dalla stessa legge), si applica anche nel caso in cui il tribunale (legittimamente operando il suo potere di surroga) provveda direttamente su una questione la cui decisione è demandata al giudice delegato (nella specie, disponendo la vendita di tutti i beni mobili del fallito). Sicché, avverso un tale provvedimento non è ammesso reclamo alla Corte d'appello, bensì esclusivamente ricorso per cassazione, inteso a far valere i vizi del provvedimento stesso, compresa l'incompetenza.