(massima n. 1)
Il procedimento camerale introdotto, ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare, dal reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato dal soggetto al quale sia negato un diritto di prelazione (nella specie, a norma della legge 23 luglio 1991, n. 223) sugli immobili oggetto della liquidazione concorsuale, deve necessariamente svolgersi con la partecipazione dell'aggiudicatario del compendio. Tale procedimento č pertanto nullo per violazione del principio del contraddittorio e la nullitā č rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimitā , con conseguente nullitā del decreto pronunciato all'esito dal tribunale, quando all'aggiudicatario non risultino notificati il reclamo stesso ed il decreto emesso dal tribunale per la comparizione in camera di consiglio.