(massima n. 1)
In sede di reclamo avverso il decreto di rigetto del ricorso di fallimento, la Corte d'Appello, a seguito della dichiarazione di illegittimitā costituzionale dell'art. 22, legge fall., (corte cost., n. 328 del 1999), č tenuta a provvedere sulla domanda del debitore, di condanna del creditore istante al pagamento delle spese processuali, e, in caso di omissione di pronuncia su detta domanda, il decreto č impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, Cost., in quanto il provvedimento, nella parte in cui regola le spese, ha natura di pronuncia definitiva e decisoria su un diritto soggettivo.