(massima n. 1)
Qualora la corte di appello accolga il reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento, rimettendo gli atti al primo giudice per la dichiarazione del fallimento medesimo, i vizi in procedendo attinenti al procedimento di detto reclamo — non denunciabili con ricorso per cassazione contro il provvedimento della corte di appello, trattandosi di provvedimento ordinatorio inidoneo ad assumere portata decisoria su diritti delle parti ed efficacia di giudicato — possono essere fatti valere nel giudizio di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.