(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione di un decreto emesso dalla Corte d'appello in sede di reclamo avverso un decreto del tribunale fallimentare, che deve svolgersi col rito camerale a termini del combinato disposto degli artt. 394 c.p.c. e 22 legge fallimentare, l'ordinanza, con la quale il giudice di rinvio dichiari l'estinzione del processo, per inosservanza del termine di cui all'art. 392 c.p.c., integra un provvedimento decisorio non altrimenti impugnabile, avverso il quale, pertanto, può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.