(massima n. 1)
Il decreto con il quale la corte d'appello, in accoglimento del ricorso del creditore istante contro il provvedimento negativo dei primi giudici, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento a norma del terzo comma dell'art. 22 della legge fallimentare, non ha contenuto di sentenza sulla competenza e non può essere perciò impugnato con regolamento di competenza.