(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento della corte di appello di rigetto del reclamo proposto dal socio dichiarato fallito in relazione al decreto del tribunale di rigetto della sua domanda di estensione del fallimento sociale, ex art. 147, comma secondo, L. fall., agli altri soci solidalmente ed illimitatamente responsabili, che non siano stati già dichiarati falliti contestualmente al fallimento della società, rileva il contenuto di accertamento del decreto impugnato e che ha formato oggetto della decisione della corte di appello. Quando nel provvedimento negativo (di rigetto) la questione risolta non attenga ai presupposti di fatto, dei quali sarà sempre possibile un diverso apprezzamento nella mutevolezza degli stessi, ma riguardi invece profili di diritto, al provvedimento suddetto deve riconoscersi anche il carattere della definitività e la conseguente idoneità a conseguire l'efficacia di giudicato.