(massima n. 1)
Avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, che non ha attitudine al giudicato ed č quindi privo dei caratteri della decisorietā e della definitivitā, non č ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, Cost. Ne consegue che anche il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di reclamo, lo confermi o lo revochi, avendo valore ed effetti non diversi dal decreto che surroga, non č impugnabile in sede di legittimitā.