(massima n. 1)
Nella procedura prefallimentare, quando il creditore istante fa ricorso alla notificazione a mezzo posta al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione, l'obbligo corrispondente alla possibilità d'esercizio del diritto di difesa è da considerare assolto se il procedimento notificatorio risulti aver rispettato le forme prescritte, ferma restando l'alternativa, nella materia in esame, che il destinatario sia stato «effettivamente» raggiunto dalla corrispondente comunicazione; ma, una volta escluso che le forme prescritte siano state rispettate, viene a mancare ogni riscontro della «effettività» della comunicazione, che non può derivare dalle risultanze di quel procedimento notificatorio, inteso proprio ad assicurare l'effetto giuridico (cosiddetto virtuale) della conoscenza «legale». Ne consegue che, nel caso in cui la notificazione alle controparti della convocazione per l'udienza camerale in sede di reclamo ex art. 22 legge fall. avverso il rigetto dell'istanza di fallimento sia stata effettuata per posta e le parti destinatarie non siano state presenti all'udienza, non può assegnarsi rilevanza alla presenza in atti delle relate di notificazione dell'ufficiale giudiziario e delle ricevute di spedizione delle raccomandate, in mancanza della «prova dell'eseguita notificazione» costituita dall'avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge n. 890 del 1982.