(massima n. 1)
Nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 22 legge fall., la regolare instaurazione del contraddittorio č adeguatamente realizzata con la costituzione del debitore, senza che rilevino nč l'inesistenza della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti il collegio nč il mancato rispetto del termine di notificazione stabilito dal presidente nč il fatto che il debitore si fosse costituito al solo fine di far valere i vizi della convocazione; nei procedimenti camerali, infatti, deve essere assicurato il rispetto del contraddittorio ma non sono predeterminate le forme in cui deve essere instaurato.Sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 22 legge fall., deve riconoscersi al P.M., nelle ipotesi disciplinate dall'art. 7 legge fall., che gli attribuisce il potere di azione, la legittimazione a proporre reclamo in caso di rigetto dell'istanza di fallimento da parte del tribunale; infatti, negare al P.M. il diritto di impugnare, in un situazione in cui gli č riconosciuto il potere d'azione, si tradurrebbe in un'evidente compressione di tale potere, con una disparitā di trattamento rispetto all'analogo diritto riconosciuto al creditore istante per la dichiarazione di fallimento, in violazione degli artt. 3 e 24.