(massima n. 1)
La rimessione in termini è un istituto certamente non incompatibile con il rito del lavoro che, prima della novella introdotta dalla legge n. 353 del 1990 (in vigore dal 30 aprile 1995), trovava il suo fondamento nell'art. 421 c.p.c., e, a seguito dell'entrata in vigore della suddetta riforma, trova riscontro nella nuova formulazione dell'art. 184 bis c.p.c. che in analogia con quanto previsto per la parte contumace dall'art. 294 c.p.c. dispone che «la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini».