(massima n. 1)
L'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis c.p.c. (nella formulazione anteriore all'abrogazione disposta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69) applicabile "ratione temporis", deve essere letto alla luce dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive; tale istituto, pertanto, può trovare applicazione non solo nel caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche nel caso di decadenza dall'impugnazione per incolpevole decorso del termine.