(massima n. 1)
Il principio secondo cui, alla luce della norma costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimitą, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo incorre in un errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ex art. 184 bis c.p.c., non si applica nel caso in cui la giurisprudenza ha fornito l'interpretazione di una nuova norma entrata in vigore anteriormente al deposito del ricorso, senza in alcun modo innovare una posizione pregressa. (In applicazione del principio la S.C. ha respinto l'istanza avanzata dal ricorrente, ex art. 378 c.p.c., di essere rimessa in termini per non avere formulato il quesito previsto dall'art. 366 bis c.p.c. in modo corretto, ed in particolare senza la sintesi originale ed autosufficiente della censura, in quanto tale modalitą di formulazione del quesito era stata ritenuta indispensabile dalla giurisprudenza, formatasi dopo la proposizione del ricorso).