(massima n. 1)
La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis cod.proc. civ. che in quella di pił ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perchč dettata da un fattore estraneo alla sua volontą del quale č necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ. Ne consegue che non rientrano in tale categoria le scelte discrezionali della parte, quale quella di non eccepire la prescrizione di un diritto finchč sono in corso trattative con la controparte.