(massima n. 1)
La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di pił ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontą. (Nella specie la S.C. ha negato la sussistenza del nesso causale tra la situazione di forza maggiore e le carenze del ricorso per cassazione, posto che la sopravvenuta possibilitą di consultare i fascicoli d'ufficio e di parte, prima impedita dal terremoto accaduto nella cittą dell'Aquila, non aveva determinato variazioni nei motivi d'impugnazione, ma solo nella formulazione dei quesiti di diritto rispetto ai quali la concreta disponibilitą di copia degli atti non poteva ritenersi avere avuto alcuna incidenza eziologica).