(massima n. 1)
L'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 184 bis c.p.c. (nella formulazione anteriore all'abrogazione disposta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, operante nella specie "ratione temporis"), dovendo essere letto alla luce dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive, trova applicazione non solo nel caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche nel caso di decadenza dall'impugnazione per incolpevole decorso del termine. Ne consegue che deve ritenersi incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, in relazione al termine di venti giorni dalla comunicazione, previsto dall'art. 170 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, la parte che abbia dimostrato che il decreto di pagamento delle spettanze dell'ausiliario del giudice era stato spillato ad un biglietto di cancelleria, rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica, riguardante altro procedimento, avendo ciò precluso all'interessato la completa conoscenza del provvedimento ai fini dell'esercizio della facoltà di opposizione, senza che possa ritenersi equipollente, per la decorrenza di detto termine, la conoscenza che la parte abbia avuto "aliunde" del decreto di liquidazione, in quanto allegato alla richiesta di pagamento recapitata dall'ausiliario.