(massima n. 1)
Qualora il giudice dell'impugnazione ravvisi, anche d'ufficio, la grave difficoltà per l'esercizio del diritto di difesa, determinata dal non avere il cancelliere reso conoscibile la data di deposito della sentenza prima della pubblicazione della stessa, avvenuta a notevole distanza di tempo ed in prossimità del termine di decadenza per l'impugnazione, la parte può essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., ed, a tal fine, il difensore è legittimato, anche nel corso della discussione orale, a produrre i documenti da cui emerga la data di pubblicazione della sentenza.